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Nuovi obblighi per chi affitta immobili ai turisti.


Il 16 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 191/2023, di conversione con modificazioni del D.L. n. 145/2023 (c.d. Decreto “Anticipi”) che introduce, per le locazioni turistiche, le locazioni brevi e le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere: l’obbligo di un codice identificativo nazionale (CIN) e di pubblicità, il rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti e l’obbligo di segnalazione.

Il D.L. n. 145/2023 ha introdotto i seguenti adempimenti:

1 ) Il codice CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura e dovrà essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato o comunicato. Anche ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici è fatto obbligo di richiedere il codice CIN.

2) Le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o breve ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017, gestite nelle forme imprenditoriali, devono: o essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. L’assenza di tali requisiti sarà punita con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile; o essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e ben visibili.

L’assenza di tali requisiti sarà punita con la sanzione pecuniaria da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata.

3) L’attività esercitata, sia direttamente che tramite intermediari, è soggetta a obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune in cui è ubicato l’immobile. L’assenza di tale segnalazione sarà punita con la sanzione pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura/immobile.

La mancata richiesta del codice CIN porterà ad una sanzione da 800 a 8.000 euro, mentre la mancata esposizione o indicazione negli annunci sarà da 500 a 5.000 euro.

Il Ministero del Turismo ha comunicato che la procedura telematica di assegnazione del CIN non è ancora attiva e che prossimamente sarà pubblicato l'avviso che la attiverà. Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione del predetto avviso scatteranno gli obblighi e le sanzioni relative.

Emilio Tasca

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