
Il decreto “ cura Italia” varato ieri dal governo per meglio tutelare i lavoratori dipendenti delle imprese che stanno vivendo un periodo di crisi profonda a causa del COVID-19, con l’art. 45 ha sospeso, dalla data di entrata in vigore del decreto e per un periodo di 60 giorni, i licenziamenti anche nelle imprese con meno di 5 dipendenti.
Sono quindi vietati i licenziamenti sia collettivi che individuali legati all’aspetto economico.
Ovviamente restano possibili i licenziamenti conseguenti ad aspetti disciplinari.
Nel caso di contratti di lavoro a tempo determinato che hanno scadenza entro i 60 giorni di valenza della sospensione, il rapporto sarà concluso in quanto non si tratta di licenziamento ma di un mero raggiungimento della fine del contratto.
D'altronde è stato reso possibile l’accesso all’istituto della cassa integrazione a tutte le imprese, anche a quelle con un solo dipendente, proprio per cercare di garantire il posto di lavoro a tutti i lavoratori dipendenti perché lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva promesso che “nessun lavoratore italiano perderà il suo posto di lavoro”.
Allo stato attuale delle cose non è chiaro se il pagamento della cassa integrazione avverrà come sempre attraverso l’anticipazione da parte del datore di lavoro ( che compenserà le somme erogate con i debiti verso l’INPS ) o, cosa auspicata ma (forse) poco praticabile, attraverso il pagamento diretto da parte dello Stato.
Per i lavoratori che vedranno il loro contratto scadere in questo periodo, invece, non resterà che presentare la domanda NASPI sempre che ne abbiano i requisiti. Il termine di presentazione di tale domanda è stato allungato da 68 giorni dalla fine del rapporto di lavoro a 128 giorni.
Ovviamente, lo studio sarà pronto a preparare quanto necessario per presentare agli Enti preposti le diverse istanze per poter accedere alle sovvenzioni previste.
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