Dal periodo d´imposta 2017 per le imprese in contabilità semplificata è cambiato il sistema di contabilizzazione dei costi e ricavi ai fini fiscali e, soprattutto, non rilevano più le rimanenze a fine esercizio. Si è passati da un sistema di rilevazione per competenza ad un sistema chiamato per cassa ma che, in effetti, è un sistema misto. Infatti, alcuni costi sono contabilizzati per cassa, (quasi tutti quelli che sono documentati da fattura), altri per competenza (costo dei lavoratori dipendenti, canoni leasing, ammortamenti, ecc.). Alle imprese che volevano rimanere in contabilità semplificata e che non volevano optare per il passaggio alla contabilità ordinaria (che portava con se un pesante aumento dei costi interni ed esterni per la tenuta della nuova contabilità), il legislatore ha previsto 3 tipologie di tenuta dei registri contabili:
tenuta sia dei registri IVA che dei registri di incassi e pagamenti, con annotazione di tutti i pagamenti e riscossioni;
tenuta dei registri IVA con annotazione a fine anno delle fatture non riscosse e non pagate;
tenuta dei soli registri IVA con la presunzione assoluta che tutte le fatture venivano considerate pagate e riscosse nel momento in cui le stesse erano registrate sui registri.
La scelta n.3 era quella che dava minor problemi di organizzazione per la tenuta della nuova contabilità per cassa e permetteva di non avere maggiori costi legati alla sua tenuta. Il 24.04.2017, però, con il D.L. 50/2017, il legislatore cambia le carte in tavola introducendo la norma, contraria oltre che al buon senso, anche alla normativa europea, che permetteva di detrarre l’IVA sulle fatture acquisto solo se la fattura veniva registrata nello stesso anno in cui era stata formata ed emessa impedendo così che le aziende in contabilità semplificata che avessero fatto la precedente scelta n. 3 non potevano più spostare i costi da un anno all’altro solo spostandone la registrazione ai fini IVA. Dopo 15 mesi di richieste continue da parte dei commercialisti, e a tempo ampiamente scaduto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.1E del 17.01.2018, chiarisce l´argomento e offre una mezza ancora di salvezza a chi aveva fatto la scelta 3. In essa, infatti, viene affermato che l’IVA delle fatture emesse nel 2017 e ricevute nel 2018 possono essere registrate nel 2018 e l´IVA da esse risultante può essere detratta nel 2018 aprendo così allo spostamento anche dei costi dal 2017 al 2018. Qualcuno, quindi, potrà sistemare meglio il risultato fiscale del 2017 risparmiando parecchia IRPEF ed IRAP ma subendo, però, l´aggravio di un molto probabile versamento IVA 2017. I commercialisti, che in buona fede, all’inizio del 2017, hanno consigliato i propri clienti orientandoli verso la contabilità semplificata e che ad aprile scorso si sono visti cambiare le regole del gioco da parte del fisco, possono tirare un momentaneo sospiro di sollievo perché adesso, prima della presentazione della liquidazione IVA del 4° trimestre 2017, che avverrà il 28.02.2018, saranno costretti a fare scelte molto delicate per poter sistemare le posizioni fiscali e finanziarie dei propri clienti. Solo chi ha fatto la scelta di passare alla contabilità ordinaria o che, rimanendo in contabilità semplificata ha continuamente controllato i flussi degli acquisti e delle vendite durante tutto l’anno in modo oculato ha si dovuto sopportare, forse, maggiori costi organizzativi ma oggi potrà dormire sonni tranquilli. A tutto, o quasi, si può porre rimedio ma quasi mai in modo indolore.
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