Il DL 36/2022 - pubblicato nella GU 100 del 29/04/2022 - introduce ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’art 18 prevede l’anticipo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2022 delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici per tutti i soggetti passivi IVA che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.
Sono fatti salvi solo i casi di “oggettiva impossibilità tecnica”. Pertanto si deve ritenere che l’obbligo non ricorra nel caso in cui l’esercizio si trovi in zone non coperte dal segnale Gsm o da una connessione dati (es: un rifugio alpino) o in caso di rottura improvvisa del terminale o di temporanea assenza di connessione Internet.
La legge ha introdotto il riferimento alle “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”. In precedenza il testo di legge faceva riferimento alle sole “carte di debito o di credito”, ai quali si faceva generico riferimento con la locuzione di pagamenti “tramite POS”.
L’art. 2, co. 1 del DM 24/01/2014 (in attuazione dell’art. 15, co. 5, DL 179/2012), aveva disposto che l’obbligo di accettare i pagamenti tramite POS fosse limitato a quelli di importo superiore a €. 30. L’obbligo non risultava affiancato da alcuna sanzione e per tale motivo numerosi contribuenti non si sono ancora dotati del POS. L’art. 15 del DL 179/2012 prevede che con apposito DM è possibile disciplinare le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni applicabili.
Con l’introduzione del nuovo co. 4-bis dell’art. 15 del DL n. 179/2012 si è previsto che: alla “mancata accettazione” di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento: a decorrere dal 1° gennaio 2023 si applica la seguente sanzione: una sanzione “fissa” di €. 30 ed una sanzione “variabile” pari al 4% del valore della transazione.
Emilio Tasca
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