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Il 30 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 285 il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2021, recante i “Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande del contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico”.
Il provvedimento elenca anche le cause di decadenza e le modalità di presentazione della domanda di concessione all’INPS. L’importo base del contributo è pari a 500 euro al mese. Destinatari sono i genitori disoccupati, ovvero privi di impiego ovvero con reddito da lavoro dipendente non superiore a 8.145 o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Qualora le risorse non fossero sufficienti ad esaurire le domande, si darà la priorità ai richiedenti con ISEE più basso.
Genitori monoreddito o disoccupati: misura del beneficio
Il beneficio è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro ed è riconosciuto dal mese di gennaio e per l'intera annualità. Qualora il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, l'importo riconosciuto sarà pari rispettivamente a 300 euro e a 500 euro mensili complessivi.
Genitori monoreddito o disoccupati, modalità di ammissione
La domanda per l'ottenimento del beneficio deve essere presentata annualmente dal genitore e corredata dalla dichiarazione del genitore interessato riguardo il possesso dei requisiti:
essere residente in Italia;
disporre di un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a 3.000 euro;
essere disoccupato o, monoreddito e facente parte di nucleo familiare monoparentale;
fare parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.
Genitori monoreddito o disoccupati, decadenza e sospensione
Il riconoscimento del beneficio decade al venir meno di uno dei requisiti o per le seguenti cause:
decesso del figlio;
decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
affidamento del figlio a terzi.
Nel caso di temporaneo ricovero del figlio con disabilità presso istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il beneficiario ha l'obbligo di informare tempestivamente l'INPS che provvederà a sospendere l'erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero.
Autore: Daniele Bonaddio
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