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Aiuti alle imprese nel decreto sostegni bis


Fra le principali novità del decreto 73 del 25.05.2021 ci sono gli aiuti alle imprese. Alcuni sono automatici altri no. Vediamo il dettaglio.

Alle imprese che hanno avuto il contributo a fondo perduto previsto dal decreto sostegni ( D.L. 22.03.2021 n. 41), in automatico, spetterà lo stesso importo se la partita IVA è ancora attiva alla data del 25.05.

Ma chi ha avuto il primo contributo ha una possibilità in più: confrontare il fatturato del periodo 01.04.2019 – 31.03.2020 con il periodo 01.04.2020 – 31.03.2021. Se in questo periodo c’è un calo superiore al 30% e il contributo a fondo perduto spettante risultasse più alto di quello ricevuto con il precedente decreto, si può chiedere il nuovo importo calcolato con le stesse modalità e percentuali del decreto sostegni.

Chi, invece, non aveva avuto diritto al contributo del decreto sostegni ma lo può avere con il confronto dei nuovi periodi di cui sopra, deve presentare istanza all’Agenzia delle Entrate ed avrà un contributo a fondo perduto pari ad 1/12esimo del 90% se il suo fatturato 2019 era fino a € 100.000; 70% fino a € 400.000; 50% fino a € 1.000.000; 40% fino a € 5.000.000; 30% fino a € 10.000.000.

L’istanza dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data in cui sarà resa accessibile la piattaforma digitale dell’Agenzia delle Entrate.

Come tutti gli altri contributi, anche questi, saranno esenti ai fini IRPEF ed IRAP.

Infine è previsto un altro contributo a fondo perduto per chi è stato obbligato a rimanere chiuso per almeno 4 mesi durante il periodo 01.01 - 25.05 del 2021. Nel testo del decreto non sono state indicate tutte le condizioni da rispettare e il metodo di calcolo del contributo che saranno fissati da un apposito decreto attuativo.

E’ già previsto, però, che dovrà essere richiesto entro 30 giorni da quando sarà resa disponibile la piattaforma da utilizzare per l’invio delle istanze.

Infine è previsto un contributo a fondo perduto da calcolarsi sul calo di reddito avuto nel 2020 rispetto al 2019 superiore ad una percentuale che sarà stabilita successivamente da altro decreto e sarà stato dato il via libera dall’U.E. Unica condizione conosciuta ad oggi è che dovrà essere stata presentata la dichiarazione UICO2021 entro la data del 10.09.2021.

E’ riconosciuto un credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi e affitti di azienda per le imprese che hanno subito un calo di fatturato nel periodo 01.04.2020-31.03.2021 di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

L’art 8 prevede un credito di imposta per le aziende del settore tessile e della moda e di “altre attività particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica” che dovranno essere individuate con apposito decreto entro il prossimo 14.06.

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