top of page
Dott. Emilio Tasca

La scuola guida sconta l'IVA

Aggiornamento: 27 apr 2021


Un contribuente titolare di una scuola guida, rifacendosi alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019 relativa alla causa C-449/2017, con la quale la Corte si è pronunciata sulla corretta interpretazione dell’articolo 132, paragrafo 1, della Direttiva CE del 28 novembre 2006, n. 112 relativo alle esenzioni in materia di IVA, ha presentato interpello all’Agenzia delle Entrate per sapere se era giusto continuare a considerare le operazioni da lui svolte esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 oppure dovevano essere considerate imponibili.

L’Agenzia delle Entrate ha emesso la risoluzione n. 79 del 02.09.2019 con la quale stabilisce che le " attività didattiche finalizzate al conseguimento dell’abilitazione alla guida di veicoli a motore, comprese tutte le prestazioni alle stesse collegate e conseguenti" non sono da intendersi esenti da IVA ma bensì imponibili. In ragione di questo cambio di indirizzo da oggi le operazioni suddette saranno da assoggettare ad IVA. Con la stessa risoluzione, l’Agenzia indica come fare per correggere le dichiarazioni IVA già presentate e ancora non prescritte: dovranno essere presentate tante dichiarazioni integrative quanti sono gli anni non prescritti riconsiderando imponibili le operazioni attive e recuperando a credito l’IVA pagata sugli acquisti. La maggior IVA risultante dovuta dovrà essere versata mentre i maggiori crediti risultanti potranno essere portati a compensazione secondo l’art. 8 commi 6-ter e 6- quater del D.P.R. n. 322 del 1998.

Tenuto conto, infine, che i contribuenti si sono "conformati a indicazioni contenuti in atti dell’amministrazione finanziaria" e che il loro comportamento risulta "posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa", in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, "Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente", con riferimento alle prestazioni poste in essere antecedentemente alla presente risposta.

0 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page