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Crisi da sovraindebitamento. Il debitore incapiente.

Aggiornamento: 27 apr 2021




La legge 18.12.2020, n. 176, ha apportato importanti modifiche alla disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012.


La riforma consente anche alla persona fisica incapiente, che cioè non sia in grado di offrire nulla ai creditori, possa per una sola volta nella vita, purché meritevole, usufruire dell’esdebitazione.


Infatti l’art. 14-quaterdecies prevede che “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

Non riuscire ad offrire nulla non vuol dire che non si ha reddito, ma che questo non basta per soddisfare, neanche in parte, i debitori.

Non tutti possono accedervi, ma solo chi riesce a dimostrare di essere meritevole.

Come dimostrare di essere meritevole?

Bisogna rivolgersi ad un professionista appositamente formato e preparato che predisponga la domanda di esdebitazione all’OCC competente per territorio che affiderà ad un suo gestore incaricato, la stesura della relazione da trasmettere al Giudice del Tribunale che deciderà sulla sussistenza del requisito della meritevolezza.

Nella relazione dell’OCC ( Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento) dovrà essere specificato:

a) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;

1. b) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

2. c) l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

3. d) la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il giudice, esamina la documentazione depositata e la relazione dell’OCC, assume le dovute informazioni, valuta la meritevolezza del debitore anche verificando l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento e, se ritiene meritevole il debitore concede, con decreto, l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti.


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