Vista la prolungata chiusura di alcune attività che vendono prodotti facilmente deperibili, è necessario conoscere come smaltire i prodotti che non potranno essere venduti.
Infatti, ai sensi dell’art. 1 del DPR 441/1997, tutti i beni che non si trovano nei locali utilizzati dall’impresa vengono considerati ceduti o venduti per presunzione di legge.
E quindi come fare a superare questa presunzione per smaltire i prodotti in scadenza?
Di fatto esistono solo 2 procedure: la distruzione o la cessione a terzi. Nel caso in cui i prodotti sono ancora in scadenza, potranno essere ceduti ad enti pubblici, associazioni, ONLUS, ecc. mediante documento di trasporto o di consegna ( ddt) e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rappresentante del destinatario con la quale si attestano natura, quantità e qualità dei beni ricevuti. Se l’importo della singola cessione è superiore a 15.000 euro bisogna effettuare una preventiva comunicazione scritta all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza.
Nel caso in cui i prodotti siano già scaduti, invece, bisogna solo distruggerli. Se si procederà personalmente alla distruzione è bene fare le foto dei prodotti che si vuole distruggere o, se possibile, buttare fra i rifiuti e fare un verbale in cui si elencano i prodotti distrutti. Nel caso in cui i prodotti vengano consegnati a ditte autorizzate si dovrà redigere il formulario di identificazione dei rifiuti ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 22/1997.
Quindi chi fosse in una delle situazioni anzidette faccia attenzione alle varie procedure per non incorrere in sanzioni o essere costretto a pagare IVA e imposte su merci che non venderà mai.
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