La Legge 27.12.2013, n. 147, cosiddetta "legge di stabilità 2014", formata da un solo articolo e ben 749 commi, fra le diverse novità che hanno visto la luce insieme ai tappi di spumante del capodanno, nei commi 608 e 609, ha previsto il ripristino dell’agevolazione sugli acquisti di terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti o I.A.P.
Questa agevolazione permette di acquistare i terreni agricoli con l’applicazione dell’imposta di registro e imposta ipotecaria nella misura fissa di € 200,00 e con l’imposta catastale dell’1%.
Come è noto a decorrere dall’1.1.2014 era stato modificato il regime delle imposte indirette applicabile ai trasferimenti immobiliari e, a seguito delle revisione delle aliquote l’art. 10, comma 4, D.Lgs. n. 23/2011, aveva soppresso tutte le esenzioni ed agevolazioni tributarie, ancorché previste da leggi speciali.
Viste le tante lamentele piovute da più parti, con la legge di stabilità è stato previsto che "rimane comunque applicabile l’agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina ex art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009" (imposte di registro e ipotecaria fisse e imposta catastale 1%).
Inoltre, con l’integrazione dell’art. 1, comma 1, Tariffa parte I, DPR n. 131/86, è prevista l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 12% ai trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nelle rispettive gestioni previdenziali.
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